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Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 20/03/1990 (Rv. 466074 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - VEICOLI - SEQUESTRO - RIMOZIONE EX ART. 115 CODICE STRADALE - RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIE CONSEGUENTI - GIUDIZIO PER LA RESTITUZIONE DI DETTE SPESE SUPPOSTE INDEBITE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466074-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - VEICOLI - SEQUESTRO - RIMOZIONE EX ART. 115 CODICE STRADALE - RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIE CONSEGUENTI - GIUDIZIO PER LA RESTITUZIONE DI DETTE SPESE SUPPOSTE INDEBITE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*

Nel giudizio per la restituzione della somma di denaro che si assume indebitamente pretesa dalla pubblica amministrazione a titolo di rimborso delle spese di trasporto e custodia di un'autovettura rimossa a norma dell'art. 115, sesto comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, perché ritenuta in divieto di sosta e in posizione di intralcio alla circolazione, spetta al giudice ordinario il Sindacato sui soli presupposti di fatto del provvedimento di rimozione, che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, mentre è demandato, per espressa disposizione di legge (art. citato), alla valutazione discrezionale degli organi di polizia la verifica della opportunità o meno della rimozione del veicolo in relazione alle esigenze di ripristino della normalità della circolazione. (V 2148/80, mass n 405810; (V 2499/77, mass n 386218; (V 3722/75, mass n 377941).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 115, Cod. Strada art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)