Sez. 4, Sentenza n. 13068 del 18/11/1994 Ud. (dep. 30/12/1994) Rv. 200735 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità | Entità del danno - Valutazione - Riferimento al solo valore della "res" sottratta - Sufficienza - Esclusione - Riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa - Necessità - Fattispecie.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. (Fattispecie relativa a furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui è stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della "res" sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)