Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 442 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25802
- Reati e pene
- Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi
- Inapplicabilità al reato di inquinamento delle acque (previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319)
- Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghi o più gravi reati in materia di tutela ambientale
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - per dichiarata illegittimità della norma censurata - della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato di inquinamento delle acque previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. - v. la sent. n. 254/1994; cfr., da ultimo, le ord. nn. 46/1999 e 366/1999. A.M.M.
Norme impugnate
- art. 60, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 7 aprile 1994 dal pretore di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 296 e 363 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze del medesimo tenore emesse il 7 aprile 1994 e pervenute l'8 maggio (r.o. n. 296 del 2000) e il 29 maggio 2000 (r.o. n. 363 del 2000), nel corso di procedimenti penali per reati di inquinamento delle acque, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
che l'autorità remittente denuncia la disposizione per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie in materia di tutela ambientale, ritenute di analoga o maggiore gravità.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con successiva ordinanza n. 213 del 1995 ha dichiarato la medesima questione manifestamente inammissibile;
che, a prescindere dalle modifiche recate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ultimo, ordinanze n. 46 e n. 366 del 1999).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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