Sez. 1, Sentenza n. 5375 del 23/04/1981 Ud. (dep. 30/05/1981) Rv. 149139 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - COSCIENTE VOLONTA DI COMMETTERE IL FATTO - INCOLPAZIONE POCO ATTENDIBILE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - COSCIENTE VOLONTA DI COMMETTERE IL FATTO - INCOLPAZIONE POCO ATTENDIBILE - IRRILEVANZA.*
La calunnia e un reato di pericolo e dunque non e necessario che l'autorita giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale, essendo sufficiente che questo possa essere promosso con danni per il normale funzionamento della giustizia. Ne deriva che il dolo consiste nella cosciente volonta di commettere il fatto, essendo irrilevante che la incolpazione sia poco attendibile. (Conf mass n 132963).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)