Sez. L - , Sentenza n. 11906 del 12/05/2017 (Rv. 644335 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Collocamento obbligatorio presso ente pubblico economico – Diritto all’assunzione - Decorrenza - Annullamento della procedura per irregolarità commesse dalla P.A. - Diritto al risarcimento del danno da cd. perdita di "chance" - Sussistenza - Prova - Contenuto.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)
In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità presso un ente pubblico economico, il diritto all'assunzione sorge soltanto all'esito del procedimento previsto dall’art. 16 della l. n. 56 del 1987, e successive modificazioni, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di "chance" (da individuarsi nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e, quindi, di ottenere l'assunzione), per la cui prova, anche presuntiva, assume un grande rilievo la posizione occupata dall'interessato nella lista.
Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 23, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)