Sez. 1, Sentenza n. 1082 del 05/11/1970 Ud. (dep. 15/02/1971) Rv. 116721 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA PER FURTO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA PER FURTO - CONDIZIONI.*
Il possesso della cosa sottratta ben puo costituire, in concreto, elemento determinante per ritenere la colpevolezza del possessore per il delitto di furto, ogni qual volta sussistono elementi tali che, apprezzati al lume dei principi della comune esperienza, inducono il giudice ad attribuire, nel suo libero convincimento, a quel possesso efficacia probatoria piena ai fini della commissione del furto. (V 115306, 114105, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)