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Sez. 1, Sentenza n. 19364 del 22/09/2011 (Rv. 618813 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - IN GENERE | Potere di autocertificazione del privato - Controlli da parte della P.A. - Riscontro dei dati del casellario giudiziale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618813-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - IN GENERE

In tema di appalto pubblico, il potere, riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge, di autocertificazione delle situazioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, non è svincolato da ogni controllo - come infatti consentito dall'art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - la complessiva affidabilità dei concorrenti nell'aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall'interessato equiparato a quello richiesto dall'interessato stesso.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 71, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 75, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 71, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)