Sez. 3, Sentenza n. 4763 del 21/04/1992 (Rv. 476884 - 01)
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Poteri ed obblighi del giudice - In genere | Riserva del giudice conciliatore di provvedere sulle deduzioni delle parti - Successiva emissione di sentenza, senza previo invito delle parti a precisare le conclusioni - Nullità della sentenza - Sussistenza.
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Poteri ed obblighi del giudice - In genere
Allorquando il giudice conciliatore, dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle parti, pronunci la sentenza senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni nella stessa od in altra successiva udienza, la sentenza è affetta da nullità trattandosi di un atto necessario, in mancanza di una equipollente attività delle parti, per assicurare il diritto di difesa e senza del quale la sentenza non può realizzare l'indispensabile scopo, perseguito dagli artt. 189 cod. proc. civ. e 62 disp. att. stesso codice, della congruenza della decisione alle domande ed eccezioni volute e formulate dalle parti in limine alla discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)