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Sez. U, Sentenza n. 3106 del 22/05/1985 (Rv. 440806 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO DI DIRITTI PATRIMONIALI E DI CONDANNA DEL DEBITORE ALL'ADEMPIMENTO - RISERVA DI AGIRE IN SEPARATA SEDE PER LA LIQUIDAZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL DEBITORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440806-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO DI DIRITTI PATRIMONIALI E DI CONDANNA DEL DEBITORE ALL'ADEMPIMENTO - RISERVA DI AGIRE IN SEPARATA SEDE PER LA LIQUIDAZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL DEBITORE - AMMISSIBILITÀ.*

La domanda di mero accertamento di diritti patrimoniali e di condanna del debitore al relativo adempimento, con riserva esplicita od implicita di agire in separata Sede per ottenerne la liquidazione in caso di mancata spontanea ottemperanza del debitore stesso, deve ritenersi consentita anche con riguardo a crediti di lavoro, non ricorrendo nel rito delle cause di lavoro alcuna preclusione ad una pronuncia di condanna generica con sentenza definitiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)