Sez. 1, Sentenza n. 693 del 18/01/2001 (Rv. 543265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Pluralità di provvedimenti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Deve ritenersi ammissibile, sia pur eccezionalmente rispetto ai principi generali in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta con unico atto avverso una pluralità di provvedimenti, purché questi risultino emanati tra le stesse parti nell'ambito del medesimo procedimento (sia pur se in fasi o gradi diversi), ed abbiano ad oggetto le medesime questioni di diritto (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'unica impugnazione proposta avverso due distinti decreti di liquidazione di compenso del commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, il secondo dei quali emesso su istanza di modifica del primo avanzata dal commissario stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)