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Sez. 2, Ordinanza n. 18463 del 07/07/2025 (Rv. 675996-01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675996-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).

Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)