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Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 11 Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:

  1. a) controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;

  2. b) controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;

  3. c) ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli 12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  4. d) adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.

Art. 12 Compiti dell'ACER in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso

Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e altre autorità nazionali:

  1. a) monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie e condivide dati e istituisce un registro degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

  2. b) rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

  3. c) coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Art. 13 Attribuzione di nuovi compiti all'ACER

All'ACER possono, in circostanze chiaramente definite dalla Commissione nei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 61 di tale regolamento o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

Art. 14 Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

1. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ACER consulta tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2.

L'ACER provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.

3. Prima di adottare orientamenti quadro o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'ACER indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione e, qualora non abbia dato seguito a tali osservazioni, adduce i motivi di tale scelta.

4. L'ACER pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

5. L'ACER adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera t). Tale regolamento interno comprende disposizioni che garantiscono un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, tra cui il diritto di essere ascoltati, le norme sull'accesso ai fascicoli e le norme di cui ai paragrafi da 6, 7 e 8.

6. Prima di adottare le decisioni individuali di cui al presente regolamento, l'ACER informa ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegna un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

7. Le decisioni individuali dell'ACER indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.

8. Le parti interessate dalle decisioni individuali sono informate dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

Art. 15 Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, delle barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i piccoli attori, incluse le collettività dell'energia, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.

2. L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.

3. Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'ACER può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

4. L'ACER pubblica una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/943.

Capo II. Organizzazione dell'ACER

Art. 16 Natura giuridica

1. L'ACER è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno Stato membro l'ACER gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'ACER è rappresentata dal suo direttore.

4. L'ACER ha sede a Lubiana (Slovenia).

Art. 17 Struttura amministrativa e di gestione

L'ACER è composta da:

  1. a) un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 29;

  2. b) un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 22;

  3. c) un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 24; e

  4. d) una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 28.

Art. 18 Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un deputato al Parlamento europeo non può essere membro del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.

2. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'ACER.

5. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

6. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

  1. a) le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

  2. b) le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

7. Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente e obiettivo nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza sollecitare né seguire istruzioni da parte di istituzioni, di organi o di organismi dell'Unione, di governi degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. L'ACER rende tali dichiarazioni pubbliche ogni anno.

Art. 19 Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

  1. a) dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;

  2. b) nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;

  3. c) nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

  4. d) assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;

  5. e) adotta il documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;

  6. f) adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;

  7. g) decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;

  8. h) di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

  9. i) stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

  10. j) adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'articolo 41;

  11. k) adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione;

  12. l) adotta e pubblica il suo regolamento interno;

  13. m) adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'articolo 36;

  14. n) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

  15. o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;

  16. p) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

  17. q) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

  18. r) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

  19. s) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;

  20. t) sulla base di una proposta del direttore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore in relazione ai suoi compiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c).

Art. 20 Programmazione annuale e pluriennale

1.

Ogni anno il direttore elabora un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e lo presenta al consiglio di amministrazione e al comitato dei regolatori.

Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento di programmazione dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio.

Il progetto di documento di programmazione deve essere conforme al progetto preliminare di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3.

Tenendo conto del parere della Commissione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e in seguito alla sua presentazione al Parlamento europeo da parte del direttore, il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2. La programmazione annuale di cui al documento di programmazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, ivi compreso un riferimento ai gruppi di lavoro dell'ACER incaricati di contribuire alla stesura dei rispettivi documenti, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.

Quando all'ACER viene assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il documento di programmazione adottato.

Le modifiche sostanziali del documento di programmazione sono adottate con la stessa procedura stabilita per il documento di programmazione iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione.

4.

La programmazione pluriennale di cui al documento di programmazione definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.

Art. 21 Composizione del comitato dei regolatori

1.

Il comitato dei regolatori è composto da:

  1. a) rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione;

  2. b) un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro.

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Art. 22 Funzioni del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

2. Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

3. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

4. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'ACER.

5. Il comitato dei regolatori:

  1. a) presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 la cui adozione viene presa in considerazione;

  2. b) nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'articolo 30;

  3. c) fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 2;

  4. d) approva il documento di programmazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

  5. e) approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i);

  6. f) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3;

  7. g) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

  8. h) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

6. Il Parlamento europeo è informato del progetto di ordine del giorno delle successive riunioni del comitato dei regolatori almeno due settimane prima. Entro due settimane da tali riunioni il progetto di processo verbale è trasmesso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il vicepresidente, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Art. 23 Il direttore

1. L'ACER è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni di amministrazione, bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'espletamento delle sue mansioni in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c). Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'ACER è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

  1. a) la prestazione del direttore;

  2. b) gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere del comitato dei regolatori e solo se giustificato sulla base dei doveri e delle necessità dell'ACER, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non deve partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

6. Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

8. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Art. 24 Compiti del direttore

1.

Il direttore:

  1. a) è il rappresentante legale dell'ACER e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;

  2. b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo e ha la responsabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

  3. c) redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e conduce consultazioni in merito;

  4. d) è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACER sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;

  5. e) prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ACER conformemente al presente regolamento;

  6. f) prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell'ACER per l'anno seguente e, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno;

  7. g) è responsabile dell'attuazione del documento di programmazione e della rendicontazione circa la sua attuazione al consiglio di amministrazione;

  8. h) redige un progetto preliminare di bilancio dell'ACER ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'ACER ai sensi degli articoli 34 e 35;

  9. i) ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'ACER e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;

  10. j) prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

  11. k) decide se, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ACER, è necessario inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri.

Ai fini del primo comma, lettera k), prima di decidere di istituire un ufficio locale il direttore chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'ACER, e ottiene l'accordo preventivo della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione è basata su un'adeguata analisi costi-benefici e precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ACER.

2.

Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 devono essere adottati solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

Prima di sottoporre pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette sufficientemente in anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro pertinente per consultazione.

Il direttore:

  1. a) tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato dei regolatori e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole;

  2. b) può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che il direttore trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori;

In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, terzo comma, lettera a), se il direttore si discosta o respinge le osservazioni e le modifiche ricevute dal comitato dei regolatori, il direttore deve inoltre fornire una motivazione scritta debitamente giustificata.

Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato dei regolatori per ottenere il suo parere favorevole, senza dover consultare nuovamente il gruppo di lavoro competente o dover fornire ulteriori motivazioni scritte.

Art. 25 Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

1. L'ACER istituisce una commissione dei ricorsi.

2.

La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali o con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.

La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'articolo 28. La commissione dei ricorsi informa la Commissione circa il progetto di regolamento interno, nonché qualsivoglia modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi.

4. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

Art. 26 Membri della commissione dei ricorsi

1. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'ACER, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Art. 27 Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi

1. I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

2. Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

3. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

4. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Art. 28 Decisioni impugnabili

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 2, lettera d), presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.

2. Il ricorso comprende una memoria contenente i motivi ed è presentato per iscritto all'ACER entro due mesi dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dalla data in cui l'ACER ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione dei ricorsi può confermare la decisione o deferire la causa all'organo competente dell'ACER. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'ACER.

Art. 29 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'ACER a norma del presente regolamento e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 28. L'ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Art. 30 Gruppi di lavoro

1.

Se giustificato e, in particolare, per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione e per elaborare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43, il consiglio di amministrazione istituisce o sopprime gruppi di lavoro sulla base di una proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori.

L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.

2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'ACER e alle autorità di regolamentazione. Esperti della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro. L'ACER non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ACER degli esperti appartenenti al personale delle autorità di regolamentazione. I gruppi di lavoro prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.

3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro sulla base di una proposta del direttore, dopo aver consultato il comitato dei regolatori e aver ottenuto il suo parere favorevole.

4. I gruppi di lavoro dell'ACER realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 20 e qualunque attività di cui al presente regolamento loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.