Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo III. Condizioni che regolano l’assistenza reciproca
Art. 11 Responsabilità generale
1. Le autorità competenti adempiono i loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente del loro paese.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali, attraverso l’ufficio unico di collegamento.
3. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell’infrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti.
Art. 12 Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni
1. L’autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all’autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell'autorità richiedente.
2. Le richieste sono inviate dall’autorità richiedente all’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata, attraverso l’ufficio unico di collegamento dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.
3. Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all’articolo 10.
4. Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata.
5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all’autorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate.
6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 13 Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale
1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese.
3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:
la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,
ricorsi al tribunale e consulenza giuridica, o
l'obiettivo di ispezioni o indagini
sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di un'infrazione intracomunitaria e l’autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.
4. Gli Stati membri, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e e), di tale regolamento.
5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Art. 14 Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Quando un’autorità competente riceve informazioni da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente, nell’ambito dell'accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Art. 15 Condizioni
1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria.
2. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:
a) un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità interpellata o dell'autorità richiedente;
b) a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria; o
c) a suo parere, l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, eccetto quando l'autorità interpellata ha già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.
3. Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 se:
a) a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non è sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi;
b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3; o
c) sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
4. Un'autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7 se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Capo IV. Compiti comunitari
Art. 16 Coordinamento dell'esecuzione
1.
Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:
a) formazione dei funzionari addetti all'esecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
b) raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;
c) sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
d) sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
e) sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;
f) scambi fra funzionari.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.
3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 13.
4. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 17 Cooperazione amministrativa
1.
Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali:
a) informazione e consulenza dei consumatori;
b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;
c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori;
d) sostegno dell'accesso dei consumatori alla giustizia;
e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).
2. Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 18 Accordi internazionali
La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 19 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 20 Compiti del comitato
1. Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.
Art. 21 Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell’ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.
2. Ogni due anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
3. Le relazioni riguardano:
a) informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti;
b) informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia;
d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze;
e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
f) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 21 bis Riesame
Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del presente regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 dicembre 2005.
Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004. Per il Parlamento europeo Il presidente J.P. Borrell Fontelles Per il Consiglio Il presidente A. Nicolaï