Sez. L, Sentenza n. 661 del 27/02/1976 (Rv. 379310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - ORDINANZE - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - SOSTANZIALE GRAVAME CONTRO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - ORDINANZE - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - SOSTANZIALE GRAVAME CONTRO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile l'impugnazione che, sebbene formalmente proposta contro una sentenza non definitiva, miri ad ottenere l'annullamento della coeva ordinanza con cui il giudice abbia dato Disposizioni per l'ulteriore istruttoria, anche risolvendo questioni di merito, come nel caso in cui egli abbia dettato criteri per la Determinazione quantitativa del danno. Tale ordinanza, infatti, non puo pregiudicare l'esito della causa rispetto alle questioni riservate, potendo essere revocata. (Conf 1079/72, mass n 357475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)