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REGOLAMENTO (CE) N. 874/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 11 Caratteri speciali

Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.

Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.

I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:

~ @ # $ % ‸ & * ( ) + = <> { } [ ] | \ /: ; ' , . ?

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, se il nome su cui si vanta un diritto preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.

Art. 12 Principi della registrazione per fasi

1.

La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.

Due mesi prima dell'inizio della registrazione per fasi il registro pubblica sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative adottate per assicurare un'amministrazione corretta, equa e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.

2.

Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.

La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.

Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.

3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.

4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano esclusivamente a coprire i costi derivanti dall'applicazione del presente capo. Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.

5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il registro nomina l'incaricato dell'audit previa consultazione della Commissione. L'audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.

6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.

Art. 13 Scelta degli agenti di convalida

Gli agenti di convalida sono persone giuridiche con sede nel territorio della Comunità, aventi accertata reputazione e dotati di adeguata competenza. Il registro sceglie gli agenti di convalida secondo modalità obiettive, trasparenti e non discriminatorie, garantendo la massima diversità geografica possibile. Il registro impone all'agente di convalida di procedere alla convalida in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.

Gli Stati membri provvedono alla convalida dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una chiara indicazione dell'indirizzo al quale inviare le prove documentali per verifica. La Commissione comunica tali indirizzi al registro.

Il registro pubblica le informazioni relative agli agenti di convalida sul proprio sito Internet.

Art. 14 Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione per fasi

Tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 devono essere verificabili mediante prove documentali che dimostrino l'esistenza di diritti in forza della legge che li garantisce.

Al ricevimento della richiesta il registro blocca il nome di dominio in questione fino alla convalida oppure fino alla scadenza del termine stabilito per il ricevimento della documentazione. Se il registro riceve più richieste per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo.

Il registro rende disponibile una base dati contenente informazioni circa i nomi di dominio richiesti nell'ambito della procedura di registrazione per fasi, i richiedenti, il conservatore del registro che ha presentato la richiesta, i termini per la presentazione dei documenti di convalida e le richieste introdotte successivamente per gli stessi nomi.

Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le prove in modo che l'agente di convalida le riceva entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta.

Gli agenti di convalida appongono un timbro orodatario sulle prove documentali non appena queste pervengono loro.

Gli agenti di convalida esaminano le richieste per ciascun nome di dominio secondo l'ordine in cui sono pervenute al registro.

L'agente di convalida competente verifica se il richiedente che deve essere esaminato per primo per un nome di dominio, e che ha presentato le prove documentali entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente ne informa il registro.

Se riscontra che la richiesta di un determinato nome di dominio esaminata per prima è oggetto di diritti preesistenti, l'agente di convalida ne informa il registro.

L'esame delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento prosegue fino a quando l'agente non ne reperisce una per la quale può confermare l'esistenza di diritti preesistenti sul nome in questione.

Il registro procede alla registrazione del nome di dominio, in base al principio «primo arrivato, primo servito», ove ritenga che il richiedente abbia dimostrato di essere titolare di un diritto preesistente con la procedura di cui al secondo, terzo e quarto comma.

Capo V. Riserve, dati whois e registrazioni di nomi illeciti

Art. 15 Deposito fiduciario (escrow agreement)

1. Il registro stipula a proprie spese un contratto con un amministratore fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente sede nel territorio della Comunità che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito. La conclusione del contratto è subordinata alla previa approvazione della Commissione. Il registro invia quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica del contenuto della base dati.eu.

2. Il contratto prevede che l'agente depositario conservi i dati alle seguenti condizioni:

  1. a) i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato, fino alla loro comunicazione alla Commissione;

  2. b) i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e il registro;

  3. c) in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo, irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti necessari per designare nuovamente il registro;

  4. d) in caso di risoluzione del contratto, la Commissione, con la collaborazione del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa e operativa del dominio di primo livello.eu e ogni altro fondo di riserva alla parte designata dalla Commissione stessa. In tal caso il registro compie ogni sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare, continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino al completamento del trasferimento.

Art. 16 Base dati WHOIS

La finalità della base dati WHOIS è fornire informazioni ragionevolmente precise e aggiornate circa i punti di contatto tecnici e amministrativi che gestiscono i nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.

La base dati WHOIS contiene informazioni — pertinenti e non eccessive rispetto alla finalità della base dati — circa il titolare di un nome di dominio; se si tratta di una persona fisica il titolare del nome di dominio deve aver espresso senza ambiguità il proprio consenso in merito al tipo e alla quantità di informazioni da rendere accessibili. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.

Art. 17 Nomi riservati al registro

Sono riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi:

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu.

Art. 18 Registrazioni di nomi illeciti

Qualora l'organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione dell'organo giurisdizionale. Il nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato. Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia per l'intero periodo di validità della stessa.

Art. 19 Morte e liquidazione

1. In caso di decesso della persona fisica titolare del nome di dominio durante il periodo di registrazione dello stesso, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere che il nome sia trasferito agli eredi stessi previa presentazione della documentazione appropriata. Se alla scadenza del periodo di registrazione non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere di registrare il nome presentando la documentazione appropriata. Se gli eredi non registrano il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

2. Se il titolare del nome di dominio è un'impresa, una persona fisica o giuridica oppure un'organizzazione soggetta ad un procedimento per insolvenza, liquidazione, cessazione di attività, liquidazione controllata o giudiziaria o ad analogo procedimento previsto dal diritto nazionale, durante il periodo di registrazione del nome di dominio, il curatore designato per legge del titolare del nome di dominio può chiedere il trasferimento all'acquirente delle posizioni attive del titolare del nome di dominio previa presentazione della documentazione appropriata. Se, alla scadenza del periodo di registrazione, non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo il curatore può chiedere di registrare il nome previa presentazione della documentazione appropriata. Se il curatore non registra il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

Capo VI. Revoca e risoluzione delle controversie

Art. 20 Revoca dei nomi di dominio

Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, esclusivamente per i seguenti motivi:

  1. a) debiti insoluti nei confronti del registro;

  2. b) mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;

  3. c) violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3.

Il registro stabilisce una procedura che gli consente di revocare i nomi di dominio in presenza dei suddetti motivi. La procedura prevede l'invio di un avviso al titolare del nome di dominio e consente a questo di prendere le misure appropriate.

La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo extragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Art. 21 Registrazioni speculative e abusive

1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:

  1. a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure

  2. b) sia stato registrato o sia usato in malafede.

2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:

  1. a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

  2. b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;

  3. c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:

  1. a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure

  2. b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:

    1. i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure

    2. ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure

    3. iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;

  3. c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure

  4. d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure

  5. e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale.

Art. 22 Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:

  1. a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21; oppure

  2. b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.

2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro.

3. I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia sono a carico del ricorrente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione. È fatta salva l'autorità della commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze.

5. I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale.

6. Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione delle controversie informa il registro dell'identità del ricorrente e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato e non gli sia stata notificata la decisione.

7. Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme.

8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette una risposta al fornitore del servizio.

9.

Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente, hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della trasmissione.

Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto di una procedura di tale natura sono inviate all'indirizzo in possesso del conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio in conformità delle condizioni di registrazione.

10. La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa.

11.

Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa.

La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate.

12. Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente la data di esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici equivalenti.

13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.

Art. 23 Selezione dei fornitori del servizio e dei membri delle commissioni di arbitrato responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Il registro sceglie in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie che siano organismi di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate. L'elenco dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie è pubblicato sul sito Internet del registro.

2.

Una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione extragiudiziale è esaminata da un arbitro o da una commissione di arbitrato composta da tre membri.

Gli arbitri sono designati in conformità del regolamento interno dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie prescelti. Essi dispongono di competenze appropriate e sono selezionati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Ogni fornitore del servizio mantiene un elenco degli arbitri e delle loro qualifiche aggiornato e accessibile al pubblico.

Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti e, prima di accettare l'incarico, comunicano al fornitore del servizio ogni circostanza che possa dar luogo a legittimi dubbi circa la loro imparzialità o indipendenza. Se nel corso della procedura amministrativa si verificano nuove circostanze che possano dar luogo a legittimi dubbi circa l'imparzialità o l'indipendenza di un arbitro, questi comunica immediatamente tali circostanze al fornitore del servizio.

In tal caso, il fornitore del servizio designa un sostituto.

Capo VII. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, consultato il registro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,

Le fasi iniziali della messa in opera del dominio di primo livello.eu, da istituirsi a norma del regolamento (CE) n. 733/2002, sono state completate con la designazione di un soggetto giuridico avente sede nella Comunità, che assicura la funzione di registro incaricato dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu. Il registro, designato dalla decisione 2003/375/CE della Commissione2, è un organismo senza fini di lucro che deve operare e fornire servizi a prezzi accessibili che garantiscano esclusivamente la copertura dei costi operativi.

La richiesta di un nome di dominio deve poter essere effettuata per via elettronica, attraverso una procedura semplice, rapida ed efficiente, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, attraverso conservatori del registro (Registrar) riconosciuti.

Il riconoscimento dei conservatori del registro deve essere effettuato dal registro in base a una procedura che garantisca una concorrenza leale e aperta tra i conservatori. La procedura di riconoscimento deve essere obiettiva, trasparente e non discriminatoria. Possono essere riconosciuti esclusivamente i conservatori del registro che soddisfano taluni requisiti tecnici di base stabiliti dal registro.

I conservatori del registro devono accettare esclusivamente le richieste di registrazione di nomi di dominio presentate successivamente al loro riconoscimento e devono trasmetterle secondo l'ordine cronologico in cui le hanno ricevute.

Per garantire una migliore tutela dei diritti dei consumatori e fatte salve le norme comunitarie relative alla giurisdizione competente e al diritto applicabile, nelle controversie tra i conservatori del registro e i registranti su questioni relative ai titoli comunitari si applica il diritto di uno degli Stati membri.

I conservatori del registro devono richiedere estremi precisi ai clienti, compresi nome completo, domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, nonché informazioni relative a una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.

Il registro deve adottare una politica volta a promuovere l'uso di tutte le lingue ufficiali della Comunità.

A norma del regolamento (CE) n. 733/2002, gli Stati membri possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con il quale essi sono comunemente noti possa essere registrato nel dominio.eu esclusivamente dal governo nazionale. I paesi la cui adesione all'UE avrà luogo in epoca successiva al maggio 2004 devono avere la possibilità di bloccare tali nomi, in modo da poterli registrare successivamente.

Uno Stato membro deve essere autorizzato a designare un operatore che registri come nome di dominio il nome ufficiale e il nome con il quale lo Stato è comunemente noto. Analogamente, la Commissione deve essere autorizzata a scegliere i nomi di dominio destinati all'uso delle istituzioni dell'Unione e a designare l'operatore di tali nomi di dominio. Il registro deve avere la facoltà di riservare un certo numero di nomi di dominio specifici per le sue funzioni operative.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002, alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti relativi ai concetti geografici o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale. Tali elenchi contengono nomi che non possono essere registrati oppure possono essere registrati solo in un dominio di secondo livello a norma delle disposizioni applicabili in materia. I nomi contenuti in tali elenchi non sono soggetti al principio «primo arrivato, primo servito».

Il principio «primo arrivato, primo servito» deve essere il principio di base per la risoluzione delle controversie tra i titolari di diritti preesistenti durante il periodo di registrazione per fasi. Una volta terminata la registrazione per fasi, l'assegnazione dei nomi di dominio deve avvenire in base al principio del «primo arrivato, primo servito».

Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi. Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi. Il registro deve assicurare che la convalida dei diritti sia effettuata da agenti di convalida appositamente designati. Gli agenti di convalida accertano il diritto fatto valere su un determinato nome sulla base delle prove fornite dai richiedenti. Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l'assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio «primo arrivato, primo servito».

Il registro deve stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e, in particolare, per assicurare che nel caso di variazione di delega o di altre circostanze impreviste sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro deve inoltre conformarsi a tutte le norme, i principi, gli orientamenti e le migliori pratiche in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la quantità e il tipo di dati visualizzati nella base dati WHOIS. I nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o contrari all'ordine pubblico da un organo giurisdizionale di uno Stato membro devono essere bloccati e revocati a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Tali nomi di dominio devono essere bloccati e deve esserne vietata la futura registrazione.

In caso di morte o di insolvenza del titolare di un nome di dominio, qualora non sia stata avviata alcuna procedura di trasferimento alla scadenza del periodo di registrazione, il nome di dominio è sospeso per quaranta giorni di calendario. Se gli eredi o i curatori interessati non registrano il nome durante tale periodo, questo torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

Il registro può revocare i nomi di dominio per un numero limitato di motivi determinati, dopo aver dato al titolare del nome di dominio la possibilità di adottare le misure appropriate. I nomi di dominio devono inoltre poter essere revocati mediante una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il registro deve porre in essere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie che tenga conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive.

Il registro deve selezionare fornitori del servizio che abbiano le competenze appropriate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La risoluzione extragiudiziale delle controversie deve conformarsi a un minimo di norme procedurali uniformi, analoghe a quelle fissate nella Uniform Dispute Resolution Policy (Politica uniforme per la risoluzione delle controversie) adottata dall'Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).

In vista dell'imminente allargamento dell'Unione europea è indispensabile che il sistema di disposizioni applicabili definito dal presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3,

CAPO I OGGETTO

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione