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Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

Testo in vigore al

Art. 3

1. La estrazione del sughero gentile dovra' essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

2. In ogni caso la decortica dovra' essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

Art. 4

1. Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

2. E' in facolta' dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Art. 5

1. E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 6

1. E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

2. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Art. 7

1. La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art. 8

1. E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorche' danneggiate da incendi, in altre qualita' di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

Art. 9

1. L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione forestale competente per territorio.

Art. 10

1. E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

2. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

Art. 11

1. E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

2. A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 12

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unita' per ettaro.

Art. 13

1. Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.00 e non sono conciliabili.

2. Se l'infrazione e' di lieve entita' l'ammenda, e' ridotta sino ad un terzo.

3. Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sara' disposta la confisca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO TAMBRONE - MEDICI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO