Sez. 1, Ordinanza n. 9427 del 14/04/2026 (Rv. 678185-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)