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Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Titolo V. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 211

1. Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.2537

3. L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.

4. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.

Art. 213

1. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano gia' scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verra' attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

2. Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento e' adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

3. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216

1. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

2. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

3. La determinazione definitiva dell'indennita' spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217

1. Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

  1. a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

  2. b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

  3. c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa;

  4. d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

  5. e) le variazioni nella forma e nella posizione cosi' delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

  6. f) la ricostruzione, ancorche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

  7. g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonche' le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;

  8. h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218

1. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nei riguardi delle espropriazioni.

2. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

3. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

4. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Art. 219

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.23

2. La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.

Art. 220

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

2. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221

1. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia.

2. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

3. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podesta' o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222

1. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

2. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 223

1. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

2. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Art. 224

1. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225

1. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

2. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 226

1. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:

  1. a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici;

  2. b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

  3. c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore. La mancata presentazione dell'istanza, nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

3. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227

1. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228

1. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

2. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

3. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

4. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229

1. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230

1. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui moniti di guerra, la misura della sovvenzione sara' determinata, caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto gia' concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231

1. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.