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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3945 del 11/02/2019 (Rv. 653136 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede effettiva dell'impresa - Individuazione - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Configurabilità - Trasferimento successivo alla proposizione dell'istanza di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Delibera anteriore - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653136-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 9 della l.fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice abbia la sua sede effettiva, da presumersi, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento. Tuttavia, ove il fallimento riguardi una società, deve ritenersi ininfluente rispetto alla competenza territoriale, la delibera di trasferimento della sede sociale adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento ma non ancora iscritta nel registro delle imprese alla data del deposito predetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Civ. art. 2196, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2480, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)