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Sez. 1, Sentenza n. 1488 del 22/06/1967 (Rv. 328182 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZA CONTENENTE DUE DISTINTE PRONUNZIE SU UN'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE E SU UN'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI - IMPUGNABILITA SOLO CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA E CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328182-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZA CONTENENTE DUE DISTINTE PRONUNZIE SU UN'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE E SU UN'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI - IMPUGNABILITA SOLO CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA E CON RICORSO PER CASSAZIONE.*

Qualora una sentenza, in relazione al contenuto dell'atto di opposizione del debitore esecutato o minacciato di esecuzione, contenga due distinte pronunzie, una sulla opposizione agli Atti esecutivi e l'altra sull'opposizione all'esecuzione, la prima di dette pronunzie, a differenza della seconda, e sottratta, secondo il testo del codice di rito (art. 618 cod.proc.civ.) ad ogni impugnazione, salvo il regolamento di Competenza (art. 187 disp. Att. Cod.proc.civ.) ed e soggetta, a norma dell'art. 111 della Costituzione, a ricorso diretto per Cassazione, rimanendo pur sempre inappellabile. (Conf. 1050-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)