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Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 13/04/1988 Ud. (dep. 26/05/1988) Rv. 178456 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - REVOCA AUTOMATICA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI REVOCA RITUALE.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178456-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - REVOCA AUTOMATICA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI REVOCA RITUALE.*

L'elezione di domicilio fatta ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen. (domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni allo indiziato e all'imputato) perdura sino a quando non venga ritualmente revocata e non viene meno per il solo fatto della sostituzione del difensore. (Conf mass n 163083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)