Sez. L, Sentenza n. 727 del 05/03/1976 (Rv. 379381 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FORMA - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA - CLAUSOLE CONTRATTUALI - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FORMA - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA - CLAUSOLE CONTRATTUALI - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Poiche il contratto di Agenzia non richiede la Forma scritta, ne ad substantiam, ne ad probationem, il giudice del merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art 2723 cod civ, puo ammettere la prova orale in ordine a patti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)