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Sez. 3, Sentenza n. 4377 del 23/04/1991 (Rv. 471795 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Pluralità di danneggiati - Superamento del massimale - Applicabilità dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969 - Condizioni - Funzione - Incidenza sul tempo di adempimento dell'assicuratore ex art. 22 della predetta legge - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471795-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disposizione dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, presuppone che all'epoca della richiesta risarcitoria il massimale risulti già insufficiente ed è diretto a regolare il rapporto tra gli stessi danneggiati senza incidere sui tempi di adempimento dell'assicuratore a norma dell'art. 22 della detta legge non venendo meno per lo stesso, ove immediatamente convinto dell'inadeguatezza della copertura assicurativa, la debita opportunità della messa a disposizione del massimale di polizza, al fine dell'osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175, 1176 e 1375 Cod. Civ., indipendentemente dall'iniziativa o dalla collaborazione di danneggiati, per cui un tale onere non è previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)