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Sez. 1, Sentenza n. 18998 del 22/09/2004 (Rv. 577286 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimessa di conto corrente eseguita da un terzo - Dedotta qualità di fideiussore - Prova del rapporto fideiussorio - Onere a carico dell'"accipiens" - Modalità.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577286-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse di conto corrente eseguite da un terzo - nella dedotta (dall'"accipiens") veste di fideiussore - sul conto del fallito, se pure deve ammettersi che il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente estingua la propria obbligazione in modo indiretto, ossia mediante accreditamento della somma sul conto del debitore, anziché in modo diretto, è cioè mediante versamento alla banca creditrice, è altresì vero che l'esistenza del suddetto rapporto di garanzia, costituente la prospettata causale del versamento del terzo, sul conto corrente del debitore poi fallito e nel periodo sospetto, non può essere presunta, ma dev'essere fatta oggetto di una prova che non soltanto è a carico del creditore destinatario finale del pagamento, ma dev'essere data nei modi di cui all'art. 2704 cod. civ. (prova documentale munita di data certa), atteso che il curatore fallimentare deve ritenersi terzo portatore degli interessi della massa; e la presunzione che il versamento sia stato effettuato dal terzo nell'adempimento dell'obbligo di garanzia può fondarsi soltanto sulla certezza dell'esistenza di un tale obbligo, oltre che sull'inesistenza di debiti del terzo nei confronti del fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1944, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)