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Sez. 6, Sentenza n. 935 del 28/10/1988 Ud. (dep. 24/01/1989) Rv. 180268 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SOLO SUL DISPOSITIVO - RAGIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180268-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SOLO SUL DISPOSITIVO - RAGIONE - CONSEGUENZE.*

Nell'economia della sentenza penale, il dispositivo (elemento volitivo) è la parte che attua la volontà della legge del caso concreto, mentre la motivazione (elemento logico) assume una funzione meramente strumentale, correlata alla necessità di dare ragione dell'iter logico seguito dal giudice e serve soltanto alla interpretazione del dispositivo. Ne consegue che il giudicato si Forma limitatamente al dispositivo della sentenza sicché ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non è di per sè suscettibile di conseguenze giuridiche. (Conf mass n 175981; (Conf mass n 175128; (Conf mass n 164171).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)