Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006 (Rv. 593246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Processo ordinario di cognizione - Regime anteriore al d.l. n. 35 del 2005 - Prima udienza di comparizione - Invito a precisare le conclusioni - Genericità - Idoneità a rappresentare rilevazione d'ufficio di questione di competenza per materia - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
In riferimento al processo ordinario di cognizione (anterormente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), qualora il giudice istruttore nella stessa prima udienza di comparizione abbia genericamente rinviato per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente accorpando detta udienza e l'udienza di trattazione, deve escludersi che siffatto comportamento possa essere interpretato come esercizio del potere ufficioso di rilevare l'incompetenza per materia, in quanto tale esercizio, per quanto si desume sia dall'art. 183, terzo comma, cod. proc. civ., sia dall'art. 187, secondo comma, cod. proc. civ., richiede l'indicazione della sussistenza della questione di competenza e suppone, dunque, un'attività di esternazione della volontà di rilevazione e di conseguente specificazione del suo oggetto da parte del giudice, la quale in alcun modo può ritenersi insita nel generico invito a precisare le conclusioni, che implica solo un'altrettanto generica valutazione di immediata maturità della causa per la decisione, che può sottendere plurime ragioni in mente iudicis.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)