Sez. 4, Sentenza n. 1023 del 16/06/1967 Ud. (dep. 22/01/1968) Rv. 106534 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -RICUSAZIONE DEL PERITO - PRESUPPOSTO - COLLABORATORI MATERIALI DEL PERITO -NON POSSONO ESSERE RICUSATI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -RICUSAZIONE DEL PERITO - PRESUPPOSTO - COLLABORATORI MATERIALI DEL PERITO -NON POSSONO ESSERE RICUSATI.*
Le norme di cui all'art.315 bis cod.proc.pen. riguardano tassativamente chi abbia assunto la qualita di perito nei modi previsti dagli artt.314 e segg. cod.proc.pen., e non possono quindi estendersi ai collaboratori materiali, di cui ogni perito puo avvalersi sotto la propria responsabilita, pur non potendo delegare ad essi di sua iniziativa l'espressione di giudizi e di pareri.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 315 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)