diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 389 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-29, depositata il 1987-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:389
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3635

  • Circolazione stradale
  • Ammissione alla guida
  • Patente
  • Sospensione
  • In caso di investimento da cui derivi la morte o lesioni personali gravi
  • Sopravvenuta archiviazione o sentenza penale di assoluzione
  • Revoca della sospensione
  • Efficacia ex nunc
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma è diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost., è palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91, commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria;
punto 2
Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.; che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non influisca sulla efficacia di quella tutela;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16 ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze