Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 389 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3635
- Circolazione stradale
- Ammissione alla guida
- Patente
- Sospensione
- In caso di investimento da cui derivi la morte o lesioni personali gravi
- Sopravvenuta archiviazione o sentenza penale di assoluzione
- Revoca della sospensione
- Efficacia ex nunc
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma è diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost., è palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.
Norme impugnate
- art. 91, comma 8, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 91, comma 6, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 27, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91, commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria;
punto 2
Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;
che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non influisca sulla efficacia di quella tutela;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16 ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze