Sez. L, Sentenza n. 3354 del 08/03/2001 (Rv. 544543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenza in materia di lavoro - Difformità tra motivazione e dispositivo non censurata - Richiesta di cassazione di statuizione diversa da quella contenuta nel dispositivo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Poiché, nel rito del lavoro, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza dà luogo a nullità che si converte in motivo di gravame, prevalendo, in difetto di impugnazione, il dispositivo, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si chieda la cassazione di una statuizione diversa da quella cristallizzata nel dispositivo (nella specie, la sentenza impugnata, mentre nella motivazione faceva riferimento all'indennità di accompagnamento, nel dispositivo aveva attribuito all'assicurato la pensione di inabilità e il vizio conseguente non era stato denunciato col ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)