diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 3464 del 09/02/2017 (Rv. 643724 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Opposizione a precetto - Elezione di domicilio del creditore procedente - Notificazione dell'opposizione in cancelleria - Mancata conoscenza del processo da parte del creditore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643724-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

In tema di opposizione a precetto, se la notifica è eseguita presso la cancelleria nonostante l’elezione di domicilio da parte del creditore procedente e quest’ultimo resta involontariamente contumace, trovano applicazione, da un lato, l’art. 327, comma 2, c.p.c., che esclude la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione della sentenza quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione, e, dall’altro, l’art. 354, comma 1, c.p.c., che, ove la predetta nullità sia fatta valere come motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado, impone al giudice di appello, che la ritenga sussistente, di rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)