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Sez. 1, Sentenza n. 6479 del 23/04/2003 (Rv. 562434 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - IN GENERE | Titolarità del diritto - Rapporti interni tra il "tradens" e l'"accipiens" - Differenze con i rapporti con i terzi possessori.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562434-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - IN GENERE

In tema di titoli di credito al portatore, nei rapporti tra le parti originarie della vicenda cartolare, al fine di trasferire la proprietà del titolo stesso non ne è sufficiente la mera trasmissione materiale, comunque e a qualsiasi titolo eseguita, essendo invece necessario che questa trovi la sua fonte in un valido negozio traslativo per effetto del quale, in forza degli accordi intervenuti tra le parti, la proprietà del titolo passa da un soggetto all'altro, ed in mancanza del quale il trasferente è legittimato ad agire per la restituzione, sicché, nei rapporti tra il "tradens" e l'"accipiens", l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante. Diversamente, con riguardo ai rapporti con i terzi, la "traditio" del titolo ad ogni successivo portatore legittima quest'ultimo, se in buona fede (presunta), all'esercizio del diritto in esso incorporato, senza che l'originario titolare possa legittimamente rivendicarne la proprietà adducendo l'invalidità del rapporto sottostante con l'originario "accipiens".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)