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Sez. L, Sentenza n. 2380 del 06/04/1983 (Rv. 427234 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA EX SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELL'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427234-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA EX SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELL'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1979 n. 93, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (disciplina del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione) come modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, va cassata, con rinvio ad altro giudice, la sentenza di merito che, sulla base della normativa in precedenza vigente, ha ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziaria. (Conf 4274/82, mass n 422250; (Conf 3715/82, mass n 421678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)