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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 295 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-04, depositata il 1992-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:295
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18469

  • Reati militari
  • Allontanamento illecito
  • Reato punibile su richiesta del comandante di corpo
  • Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta
  • Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante
  • Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e dei diritti fondamentali della persona, con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle forze armate
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo ord. n. 495/91.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Festa Carmine, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato: che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta - in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina - attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità; che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";
punto 2
Considerato che identica questione già è stata decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte sottolineato anche in altre decisioni; che il giudice a quo non prospetta argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze