diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014 (Rv. 630212 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Regolamento di giurisdizione - Liquidazione delle spese della relativa fase - Criterio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630212-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

La regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite. Ne consegue che l'attore - vittorioso in sede di regolamento di giurisdizione esperito in pendenza di lite ma totalmente soccombente nel merito - non ha diritto di pretendere la condanna delle controparti alle spese della fase di regolamento, se la Corte di cassazione le abbia rimesse al giudice dichiarato munito di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)