Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024 (Rv. 670617-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017 - Interpretazione - Computo dei termini di impugnazione - Cumulo con il termine ex art. 327 c.p.c. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione ex art.11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione.
Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)