Sez. L, Sentenza n. 872 del 28/01/1992 (Rv. 475464 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Conferimento dei benefici combattentistici ex art. 2 legge n. 336 del 1970 - Coordinamento con l'art. 17 legge n. 889 del 1971 - Necessità - Conseguenza - Promozione infrabiennale - Attribuzione dei benefici - Criteri.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Il conferimento, al personale dipendente delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in concessione, dei benefici combattentistici di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (attribuzione, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta), dovendo avvenire nel rispetto delle norme dell'ordinamento della carriera di appartenenza, giusta il disposto dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, va coordinato anche con la disposizione dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (in tema di previdenza per il personale suddetto), alla stregua della quale sono escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o comunque attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio. Pertanto, in presenza di una promozione infrabiennale, l'attribuzione dei menzionati benefici deve avvenire con riferimento al livello retributivo goduto anteriormente alla promozione stessa, anziché con riguardo al livello raggiunto per effetto di questa, senza che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale del citato art. 17 in rapporto agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)