diritto.io

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

Testo in vigore al

Art. 2 Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'

1. Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 3 Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilita' di pensione

1. All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilita' quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.
Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':
1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione e' pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".

Art. 4 Assegni "ad personam"

1. Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 5 Soppressione del contributo per l'indennita' di caropane e riassorbimento delle indennita' di caropane gia' liquidate

1. Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, e' soppresso dal 1 gennaio 1961.

2. Dalla stessa data, e' del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

3. Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennita' e', tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

4. Le attivita' e le passivita' risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 6 Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria

1. A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

2. L'assicurazione generale obbligatoria versera' al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

Art. 8 Esenzioni fiscali

1. Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 9 Tredicesima mensilita'

1. Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sara' dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

2. Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sara' corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festivita' natalizie.

3. Per i titolari di pensione fruenti di assegno ad personam l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno ad personam e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sara' corrisposta in unica soluzione in occasione delle festivita' natalizie.

4. Con le modalita' di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

5. Restano ferme le modalita' di corresponsione gia' vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

Art. 10 Pensioni di anzianita'

1. Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di eta', se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianita', qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

2. I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1 gennaio 1969.

3. Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione e' cosi' ridotto:

  1. 1) fino al 1964 ............................................ 10/15 per il 1965 ............................................ 11/15 " " 1966 ............................................ 12/15 " " 1967 ............................................ 13/15 " " 1968 ............................................ 14/15

Art. 11 Collocamento anticipato in quiescenza

1. L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e' modificato come segue:
"Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.
L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".

Art. 12 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

1. Gli iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidita':

  1. a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purche' per incapacita' fisica o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

  2. b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

2. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

3. La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non puo' essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonche' il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 13 Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro non e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico

1. Gli iscritti al Fondo cui non e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidita' purche':

  1. a) siano stati esonerati dal servizio per inabilita' alle mansioni della propria qualifica;

  2. b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

2. Hanno altresi' diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

3. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

4. L'invalidita' ai fini della pensione e' accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.
In caso di contestazione l'accertamento e' deferito, su domanda dell'iscritto, ad un Collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'iscritto.

5. Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della Provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

6. Quanto ai termini in materia di ricorsi al Collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37.

7. Contro le decisioni del Collegio medico e' ammesso ricorso alla autorita' giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

Art. 14 Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'

1. Le pensioni di invalidita' e di anzianita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

Art. 15 Norme per la determinazione annuale del contributo

1. Per un quinquennio, il Governo della Repubblica e' delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonche' le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

2. Finche' non e' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

3. Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, e' stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed e' per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.

4. Il contributo complessivo predetto e' assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e, per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

5. Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.

6. A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

Art. 16 Versamento del contributo. Tenuta dei conti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 settembre.

3. A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

4. Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

5. Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu' recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

7. Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalita' pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

8. Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

9. I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

10. L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

Art. 17 Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435

1. Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-59-1960, sara' provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilita' del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.