Sez. 3, Sentenza n. 10799 del 20/11/2018 Cc. (dep. 12/03/2019) Rv. 275142 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati edilizi - Abuso realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Richiesta di condono edilizi - Parere della Soprintendenza - Necessità - Disciplina - Art. 146 d.lgs. 42 del 2004 - Esclusione - Legge sul condono edilizio - Applicabilità - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di reati edilizi, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, qualora l'abuso sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per l'adozione del necessario parere della competente Soprintendenza non è disciplinato dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma dalla legge sul condono edilizio applicabile nel caso di specie, che stabilisce una disciplina speciale di maggior rigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che le regole di cui all'art. 146 cit. debbono essere applicate al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria previste dallo stesso d.lgs. n. 42 del 2004 e, in via analogica e in quanto estendibili, ai casi di sanatoria previsti da altre disposizioni di legge).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)