Che approva i provvedimenti finanziari
Testo in vigore al
Art. 28
1. E' convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q, alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il di' 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia.
Art. 29
1. Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27, 28 (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il 1° comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima.
2. Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia.
3. Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3.60, di che nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sara' applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti gia' dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.
4. Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro concesse agli Istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato R, approvato con l'articolo 37 della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.
Art. 30
1. A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'articolo 11 dell'allegato I, approvato coll'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 135 milioni di lire, cosi' ripartite:
2. Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000
3. Banco di Napoli . . . » 28,000,000
4. Banco di Sicilia . . . » 7,000,000
5. A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sara' ragguagliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.
6. La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non e' soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449.11
Art. 31
1. La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell'articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, puo', fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potra' essere costituita, oltreche' di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.
2. Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.
Art. 32
1. Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono elevate:
1) per la Banca d'Italia a . . . . L. 75,000,000
2) per il Banco di Napoli a . . . » 30,000,000
3) per il Banco di Sicilia a . . . » 8,000,000
2. Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.
3. Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge.
Art. 33
1. Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.
Art. 34
1. I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontare dai depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:
1) per il Banco di Napoli a . . . . L. 50,000,000
2) per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000
2. Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l'articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.
Art. 35
1. Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo.
2. A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.
Art. 36
1. Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, e' prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse e' sostituito quello di un triennio.
2. Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addi' 30 ottobre 1894.
3. Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avra' luogo ogni triennio.
Art. 37
1. Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge.
Art. 38
1. Sono approvate le disposizioni contenuto nell'allegato S, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.
Art. 39
1. E' data facolta' al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non piu' tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge.79
Art. 40
1. E' prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.
Art. 41
1. A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.
Art. 42
1. Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.
Art. 43
1. Per le conversioni previste all'articolo 8 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento.7
Art. 44
1. Per le conversioni previste all'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L, approvato con l'articolo 17 della legge presente, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.
Art. 45
1. E' data facolta' al Governo del Re di pubblicare in testo unico da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
UMBERTO.
P. Boselli.
Sidney Sonnino.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.