Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926. n. 100;
Visti gli articoli 4 e 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1 Intestazione delle azioni
1. Le azioni emesse dalle societa', aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.
2. L'intestazione e' fatta dalla societa' emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.
3. Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla societa' emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.
4. E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.
5. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli stessi.
Art. 2 Trasferimento delle azioni
1. Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo.
2. Di fronte alla societa' emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della societa' stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745.
Art. 3 Vincoli reali sulle azioni
1. I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci.
2. Il pegno dei titoli azionari puo' essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla societa' emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societa' immediatamente.
3. I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.
4. Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.
Art. 4 Contenuto della intestazione e delle annotazioni
1. L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternita' e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternita', puo' essere indicata la ditta.
2. Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.
3. Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalita' di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalita', della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.
4. Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano gia' presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla societa' emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalita'.
Art. 5 Omessa distribuzione delle azioni
1. Le societa' per azioni hanno facolta' di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualita' di socio e' provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
2. Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonche', nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745
Art. 7 Successione a causa di morte nella proprieta' delle azioni
1. Nel caso di morte dell'azionista, la societa' emittente, se non vi e' opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprieta' sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorieta' giudiziale o notarile, attestante la qualita' di erede o di legatario dei titoli. La societa' trattiene detti documenti.
2. Resta fermo l'obbligo della societa' di richiedere la prova che e' stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.
Art. 8 Divisione di un titolo azionario multiplo
1. Ferma la indivisibilita' del titolo unitario, il titolare di un titolo multiplo puo' richiederne la divisione in piu' titoli.
Art. 9 Termine per le annotazioni e certificati provvisori
1. Le annotazioni da eseguirsi in conformita' degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla societa' emittente nel termine di un mese dalla richiesta.
2. Durante il periodo per il compimento delle operazioni la societa' emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facolta' di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi.
3. Qualora la societa' emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.
Art. 10 Ammortamento delle azioni
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile.
Art. 11 Accertamento dell'identita' e capacita' di disporre del titolo
1. L'accertamento della identita' e della capacita' di disporre in chi richiede alla societa' emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, puo' essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.
2. La firma del certificante e' esente da legalizzazione.
Art. 12 Girata dei titoli azionari
1. La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalita' e la nazionalita' del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
2. La girata e' scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.
3. La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a cio' delegati.
4. I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.
5. L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice formula: « vera la firma di . . . . . . ».
6. L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.
7. La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione.
8. Nessuna imposta di registro o bollo e' dovuta per le girate.
Art. 13 Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento
1. La societa' emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti gia' iscritto nel libro dei soci.
2. La dichiarazione e' conservata dalla societa' emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione.
3. Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non e' sottoscritta anche dal giratario.