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Sez. 3, Sentenza n. 572 del 18/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118217 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE - ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI - VIOLENZA CARNALE - IN GENERE - VIOLENZA - PRESUPPONE IL CONTRASTO TRA DUE VOLONTA - DISSENSO 'INERTÈ - INSUSSISTENZA DI VIOLENZA - INERZIA INCOSCIENTE - NOZIONE - SUSSISTENZA DI VIOLENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118217-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE - ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI - VIOLENZA CARNALE - IN GENERE - VIOLENZA - PRESUPPONE IL CONTRASTO TRA DUE VOLONTA - DISSENSO 'INERTÈ - INSUSSISTENZA DI VIOLENZA - INERZIA INCOSCIENTE - NOZIONE - SUSSISTENZA DI VIOLENZA - FATTISPECIE.*

La violenza, nei reati previsti dagli artt 519 e 521 cod pen, presuppone il contrasto di due volonta, quella dell'agente e quella della vittima, cosi che il semplice dissenso 'inertè non realizza la condizione per la punibilita del fatto, ma, a tale dissenso non puo equipararsi la inerzia incosciente, cioe quello stato di inattivita che dipende non dalla rinunzia ad una resistenza attiva nella consapevolezza della volonta dell'aggressore, ma dalla ignoranza assoluta della intenzione di lui, ignoranza determinata dai particolari accorgimenti adoperati dall'agente che opera insidiosamente. Ne consegue che, il rendere impossibile al soggetto passivo la conoscenza della propria intenzione delittuosa, rendendo cosi inoperante, con la rapidita di Azione, la capacita di resistenza e annullando cosi la volonta contraria, equivale a costringere il soggetto a subire l'offesa. (nella fattispecie l'agente aveva improvvisamente preso il membro dell'offeso in un orinatoio pubblico).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)