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Sez. 1, Sentenza n. 28193 del 03/05/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 237352 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI | Nozione di "materie esplodenti" - Nozioni di "artifici e prodotti affini" e di "giocattoli pirici".
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237352-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI

Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, le definizioni di "materie esplodenti", di cui all'art. 678 cod. pen., e di "artifici e prodotti affini" e "giocattoli pirici" di cui all'art. 82 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non devono essere interpretate in senso stretto, come relative esclusivamente ai composti chimici in sé capaci di esplosione, ma devono ritenersi comprensive dell'insieme dei congegni, degli involucri e degli accessori fisicamente collegati a tali composti chimici, necessari e utili al loro impiego.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)