REGOLAMENTO (CE) N. 3285/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94
Testo in vigore al
Art. 14
1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.
2. Si applica l'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 15
1.
In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:
a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti d'importazione;
b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.
Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.
2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.
3. La Commissione informa gli Stati membri.
Titolo V. Misure di salvaguardia
Art. 16
1.
Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari, la Commissione può, per la salvaguardia degli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:
a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 12 che sono vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;
b) modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo ed entro limiti definiti dalla Commissione.
Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.
2. Per quanto riguarda i membri dell'OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso.
3.
a) Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:
dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;
del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;
del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.
b) Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.
4.
a) Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione. In difetto il contingente viene suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione effettuate durante un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.
b) Tuttavia, sempreché si osservi l'obbligo della Comunità di procedere a consultazioni nel quadro del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.
5.
a) Le misure di cui al presente articolo si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 18, ad una o più regioni della Comunità.
b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 11 e 12, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.
6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
7. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.
8.
Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.
Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.
Art. 17
Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al titolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti.
Si applica l'articolo 16, paragrafi 2, 3, 4 e 5.
Art. 18
Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 10, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 11 e 16, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.
Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 11 e 16.
Art. 19
Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, purché i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.
Art. 20
1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio ad un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria comunitaria. In linea di principio detto periodo non può superare i quattro anni, compreso il periodo d'applicazione di una eventuale misura provvisoria.
2. Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), qualora sia accertato che:
una proroga è necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, e
vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.
3. Le misure di proroga sono adottate alle condizioni di cui al titolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.
4. Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione, ivi compreso quello di proroga.
5. Il periodo d'applicazione complessivo di una misura di salvaguardia, compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.
Art. 21
1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazioni al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:
a) valutare gli effetti della misura in questione;
b) esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;
c) verificare se sia necessario mantenerla in vigore.
2.
Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa agisce come segue:
a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.
Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 22
1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto:
a) se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione del prodotto, e
b) se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.
Titolo VI. Disposizioni finali
Art. 23
Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
Art. 24
1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
2.
a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:
i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
ii) di speciali formalità in materia di cambio;
iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.
b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che essi prevedono di introdurre o di modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.
Art. 25
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.
2.
Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 22 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.
Gli articoli 16, 18 e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopracitato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
Art. 26
1. Le residue restrizioni nazionali relative ai prodotti contemplati dal trattato CECA saranno gradualmente eliminate, conformemente alle disposizioni dell'OMC.
2. La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione.
Art. 27
Il regolamento (CE) n. 518/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.
Art. 28
Il presente regolamento entra in vigore il 1ogennaio 1995.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
visti gli atti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/922, costituisce un elemento importante di tale politica;
considerando che il regolamento (CE) n. 518/94 è stato adottato tenendo debitamente conto degli obblighi internazionali della Comunità e in particolare di quelli derivanti dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);
considerando che la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che l'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'OMC contiene tra l'altro l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un Accordo sulle misure di salvaguardia;
considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX; che detto Accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione;
considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti CECA; che il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo specificamente riguardanti i prodotti CECA;
considerando che alla luce di queste nuove norme multilaterali occorre precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia;
considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni;
considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia;
considerando che, in tal caso, la Commissione dovrà esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie;
considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto finché non viene modificato il regime d'importazione;
considerando che gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;
considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che questi ultimi devono essere valutati nel loro insieme, compresi in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori;
considerando che si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell'OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che l'industria comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;
considerando che occorre definire le nozioni di «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «industria comunitaria», nonché stabilire criteri più precisi per la determinazione del pregiudizio;
considerando che prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere effettuata un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in caso d'urgenza misure provvisorie;
considerando che occorre prevedere disposizioni più particolareggiate sull'apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull'accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità per queste ultime di comunicare le loro osservazioni;
considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;
considerando che è anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati;
considerando che quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente il livello di quest'ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni;
considerando che, se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote potranno essere fissate d'accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo; che, tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si potrà derogare a tali disposizioni fermo restando l'obbligo di consultazioni nell'ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;
considerando che occorre fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse;
considerando che occorre stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non dovrebbero essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC;
considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;
considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;
considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;
considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato, da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni3, sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale, esclusi i prodotti elencati nell'allegato II, che sono integrati nel GATT 1994; che sembra quindi opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento;
considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il disposto degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
considerando che le restrizioni nazionali relative a prodotti soggetti al trattato CECA saranno gradualmente eliminate conformemente alle disposizioni dell'OMC;
considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 518/94,
TITOLO I Principi generali
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER (1) Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).