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Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 11/06/1964 (Rv. 302057 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)-DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO PROMISCUAMENTE A RISTORANTE ED ALBERGO - DISCIPLINA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302057-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)-DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO PROMISCUAMENTE A RISTORANTE ED ALBERGO - DISCIPLINA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Qualora l'immobile locato sia destinato ad uso promiscuo di ristorante ed albergo-senza, cioe, possibilita di materiale separazione tra i locali adibiti a ristorante e quelli adibiti ad albergo- non e praticamente possibile, ne quindi giuridicamente configurabile, che la proroga legale del rapporto locatizio contemporaneamente cessi riguardo ai primi, in dipendenza dell'accertata necessita dei locatori, e continui riguardo ai secondi, dato l'inderogabile vincolo alberghiero. Conseguentemente il giudice di merito deve necessariamente stabilire, facendo ricorso al criterio della prevalenza, se l'immobile sia prevalentemente destinato a ristorante o ad albergo, al fine di far cessare nel primo caso, o continuare, nel secondo, la proroga legale dell'intero, inscindibile, contratto. (V 1077/62; 2456/60).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)