Sez. 5, Sentenza n. 91 del 08/11/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119792 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ESTREMO OBIETTIVO - DOLO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ESTREMO OBIETTIVO - DOLO.*
La fattispecie criminosa di cui all'art 216 prima parte legge fallimentare, tende a tutelare l'interesse che i creditori dell'imprenditore hanno alla conoscenza del patrimonio, destinato a soddisfare le loro ragioni. La norma, quindi, mira ad impedire quei comportamenti che rendono impossibile o, quanto meno, assai difficile agli organi fallimentari l'accertamento dell'effettiva situazione patrimoniale dell' imprenditore e delle vicende della sua attivita. Sotto il profilo non e necessario che per effetto del comportamento dell'agente la detta ricostruzione sia del tutto impossibile, bastando che il fatto sia idoneo a rendere assai difficile gli accertamenti degli organi fallimentari e tale da non consentire accertamenti sicuri. Quanto all'elemento soggettivo e necessario che l'impossibilita di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari sia intenzionalmente procurata dall'imprenditore fallito. Tale intento cela, come causa pratica, lo scopo di danneggiare i creditori o di procurare un vantaggio, ma non e richiesto per la sussistenza del reato l'animus nocendi, in quanto l' elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art 216 prima parte legge fallimentare e il dolo generico consistente nella coscienza e volonta della condotta antigiuridica penalmente sanzionata.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)