Sez. U - , Sentenza n. 2157 del 01/02/2021 (Rv. 660308 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dirigenti del MEF - "Mala gestio" nell'adozione di contratti in strumenti finanziari derivati - Azione per responsabilità erariale - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Nell'ipotesi di contratti in strumenti finanziari derivati, sottoscritti dallo Stato, ferma restando l'insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di un "petitum" sostanziale fondato sulla "mala gestio" nell'adozione, in concreto, di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti nei predetti strumenti, venendo in considerazione parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell'agire amministrativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/2003 num. 398 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)