Sez. 2, Sentenza n. 6403 del 08/06/1993 (Rv. 482714 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento | Centralizzato - Reparto volumetrico della spesa previsto dal regolamento di condominio - Approvazione del reparto da parte dell' assemblea dei condomini prima dell'accertamento del volume dei singoli cespiti - Delibera annullabile - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento
La deliberazione con cui l'assemblea dei condomini approvi la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato senza avere prima accertato il volume dei singoli cespiti, in violazione della disposizione del regolamento di condominio che prevede il riparto volumetrico della spesa, non è affetta da nullità bensì soltanto annullabile, ove denunciata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ., non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)