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Sez. 3, Sentenza n. 4588 del 22/04/1995 (Rv. 492005 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Conduttore - Omessa impugnazione della deliberazione dell'assemblea che ha disposto le spese di riscaldamento e condizionamento d'aria - Rimborso di dette spese al condomino locatore - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492005-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, dal combinato disposto degli artt. 1137 cod. civ., 9 e 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392 si desume che il conduttore, il quale abbia partecipato all'assemblea condominiale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria o sia stato posto in condizione di parteciparvi, contribuendo alla relativa deliberazione, non può, nel caso che abbia omesso di impugnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal rimborsare al condominio-locatore le menzionate spese, a meno che non provi, nel caso che lamenti la mancanza o l'insufficienza della relativa fornitura, che esse derivino da difetti o guasti della parte dell'impianto di esclusiva proprietà del condomino-locatore stesso (art. 1117 cod. civ.), la cui riparazione sia posta dalla legge a carico di quest'ultimo (artt. 1575 e 1576 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)