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Sez. 1, Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025 (Rv. 676312-02)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676312-02

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)