Sez. 3, Sentenza n. 29342 del 21/03/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286588-01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere in conglomerato cementizio armato - Contravvenzione sanzionante la mancanza del certificato di collaudo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con l'utilizzo del termine "chiunque", sanziona, per la mancanza del certificato di collaudo, sia chi ha realizzato l'opera, sia chi si è limitato a utilizzarla, posto che è del tutto ragionevole punire il proprietario che utilizza o consente l'utilizzazione a terzi della costruzione non collaudata, trattandosi del soggetto che si avvantaggia di tale uso e che, al contempo, è tenuto "ex lege" a conseguire il certificato di collaudo.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)